Premessa:
Ogni trasmissione di ordini alla nostra Società implica l’adesione senza riserve alle seguenti

Condizioni generali di vendita

CATENIFICIO RIGAMONTI S.R.L.

 

  1. (CGV e Legge Applicabile)

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (“CGV“) si applicano a tempo indeterminato e disciplinano qualsiasi contratto – come meglio definito di seguito (“Contratto/i“) – di volta in volta concluso tra Catenificio Rigamonti S.r.l. (“Venditore”) e l’Acquirente e avente ad oggetto la compravendita di catene, corde e relativi accessori (“Prodotto/i“).

1.2 Il testo completo delle CGV è disponibile online sul sito: www.catenificiorigamonti.com. Il Venditore si riserva il diritto di modificare le presenti CGV, fermo restando che qualsiasi modifica sarà considerata efficace a partire dalla data di pubblicazione sul suddetto sito web.

1.3 Tutti i Contratti che verranno di volta in volta conclusi dal Venditore saranno regolati dalle CGV e dalla legge italiana, con espressa esclusione dell’applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, 11 aprile 1980, e/o di altre convenzioni, trattati e leggi uniformi e/o di conflitto vigenti in materia di vendita internazionale (“Legge Applicabile”).

 

  1. (Formazione del Contratto)

2.1 Il Contratto si conclude solo con l’accettazione – da parte del Venditore – della proposta d’ordine di acquisto (“Ordine“) formulata dall’Acquirente. In particolare, il Contratto si conclude mediante esatta conferma dell’Ordine da parte del Venditore, inviata all’Acquirente a mezzo e-mail (“Conferma“).

 Fino all’invio della Conferma da parte del Venditore, le offerte ed i preventivi comunicati dal Venditore o dai suoi rappresentanti e ausiliari, nonché qualsiasi accordo verbale relativo alla vendita dei Prodotti, non vincoleranno il Venditore.

2.2 Eventuali condizioni generali dell’Acquirente non saranno mai applicabili, nemmeno parzialmente, se non espressamente accettate per iscritto dal Venditore. A tal fine, non sarà rilevante alcun eventuale comportamento concludente del Venditore. Pertanto, non saranno vincolanti per il Venditore eventuali condizioni richiamate, anche per iscritto, dall’Acquirente in qualsiasi documentazione e/o comunicazione commerciale resa nota al Venditore in qualsiasi fase della trattativa contrattuale. Né l’esecuzione, anche parziale, dell’Ordine da parte del Venditore potrà essere interpretata come accettazione tacita o implicita di qualsiasi condizione generale di contratto che non sia stata espressamente accettata per iscritto dal Venditore.

2.3 Ciascun Ordine dovrà indicare le specifiche tecniche, i prezzi, i tempi di consegna e tutte le altre condizioni particolari di acquisto richieste.

2.4 Le CGV sono applicabili congiuntamente ai termini e alle condizioni della Conferma e, quindi, al Contratto concluso tra le parti sulla base della stessa. In caso di conflitto, le condizioni particolari di Contratto prevarranno sulle CGV.

2.5 Le CGV si intendono conosciute dall’Acquirente in virtù dell’invio della Conferma al Venditore.

2.6 La revoca da parte dell’Acquirente di una Conferma – prima che il Venditore abbia iniziato l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali – potrà avvenire solo previo accordo scritto con il Venditore.

2.7 Il Contratto avrà ad oggetto esclusivamente quanto indicato nella Conferma. Qualora, a seguito della ricezione dell’Ordine, il Venditore trasmetta all’Acquirente una proposta di modifica dell’Ordine (“Variazione d’Ordine“), il Contratto si intenderà concluso non appena il Venditore abbia ricevuto dall’Acquirente la Conferma della Variazione d’Ordine.

2.8 Il Venditore potrà richiedere all’Acquirente il risarcimento di eventuali danni qualora il Venditore abbia intrapreso l’esecuzione del Contratto (ad esempio, abbia ordinato le materie prime necessarie) in considerazione dello scambio di informazioni anteriore all’invio dell’Ordine e al conseguente affidamento ingenerato dall’Acquirente e, quest’ultimo, senza giustificato motivo, abbia deciso di non trasmettere l’Ordine.

2.9 Qualora i Prodotti siano forniti sulla base delle specifiche tecniche indicate dall’Acquirente e l’Acquirente revochi la Conferma per cause non imputabili al Venditore, quest’ultimo potrà addebitare al primo i costi sostenuti per l’esecuzione dell’Ordine, oltre al costo delle materie acquistate a tale fine sino al momento del ricevimento della comunicazione di revoca.

 

  1. (Prodotti)

3.1 Le caratteristiche tecniche e d’uso dei Prodotti saranno esclusivamente quelle indicate nel catalogo o nei listini del Venditore (“Standard”) o, alternativamente, definite di volta in volta in virtù della stipula di specifici Contratti soggetti alle CGV. Il peso dei Prodotti indicato nel catalogo è meramente indicativo, pertanto, l’Acquirente riconosce e accetta che, nel caso di vendita dei Prodotti a misura (metro), il peso dei Prodotti potrà subire variazioni rispetto a quanto indicato nel catalogo e che la relativa variazione di peso non determinerà alcuna variazione del prezzo.

3.2 Eventuali esigenze, requisiti, standard d’uso particolari dei Prodotti dovranno essere esplicitamente richiesti per iscritto dall’Acquirente e concordati nel Contratto; rispetto a tali particolari specifiche, l’Acquirente sarà responsabile dell’idoneità dei Prodotti all’uso cui sono destinati e della loro conformità alle leggi e ai regolamenti del luogo in cui devono essere utilizzati. In questo caso, il Venditore si riserva il diritto di far approvare per iscritto dall’Acquirente il progetto tecnico e/o il campione prima dell’inizio della produzione. Qualsiasi costo legato – a titolo esemplificativo e non esaustivo – alla produzione di componenti, certificati, prove di laboratorio, collaudi in relazione alla realizzazione di Prodotti personalizzati diversi dai Prodotti Standard sarà a carico dell’Acquirente. Qualsiasi costo legato a modifiche dei Prodotti al fine di differenziarli da quelli Standard o dal progetto tecnico e/o dal campione approvato sarà a carico dell’Acquirente.

3.3 Resta inteso e convenuto che i Prodotti – una volta presi in consegna dall’Acquirente – non dovranno essere esposti ad elementi ed agenti naturali che possano alterarne, deteriorarne o comunque comprometterne la struttura, la consistenza, l’aspetto, la qualità.

3.4 Il Venditore rimarrà libero di apportare modifiche di ordine tecnico o di tipo qualitativo dei Prodotti senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all’Acquirente. Il Venditore non sarà obbligato ad apportare ai Prodotti già realizzati o in corso di realizzazione le modifiche richieste dall’Acquirente dopo il perfezionamento del Contratto.

3.5 Le eventuali attività di collaudo richieste dall’Acquirente dovranno essere concordate tra le parti e indicate nell’Ordine e nella relativa Conferma. In ogni caso, le attività di collaudo saranno eseguite presso gli stabilimenti del Venditore e tutte le relative spese saranno a carico dell’Acquirente.

 

  1. (Documentazione del Venditore e diritti di proprietà industriale)

4.1 I prezzi e tutti i dati, tecnici e non, relativi ai Prodotti e contenuti in qualsiasi documentazione descrittiva e commerciale del Venditore (ad esempio indicati in depliants, brochures, listini, cataloghi, siti web, offerte di vendita, o altri supporti cartacei, elettronici e/o informatici, etc.), salvo quanto specificato nell’Ordine accettato, non rappresenteranno un’offerta commerciale o contrattuale, ma dovranno intendersi come meramente indicativi e non vincolanti per il Venditore. Pertanto, il Venditore, in qualsiasi momento e senza preavviso, si riserva il diritto di apportare le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportune per migliorare la funzionalità e l’uso dei Prodotti, nonché per soddisfare le esigenze tecnologiche e/o produttive concordate con l’Acquirente.

4.2 Qualsiasi disegno, documento, diritto di proprietà industriale ed intellettuale, informazione tecnica o software, relativi alla fabbricazione, all’assemblaggio o alla manutenzione dei Prodotti, nonché quelli relativi a parti degli stessi, ed ogni altro disegno, documento, diritto di proprietà industriale ed intellettuale del Venditore rimessi all’Acquirente prima o dopo la conclusione del Contratto, rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore. Questo materiale non potrà essere sfruttato o altrimenti utilizzato, direttamente o indirettamente, per qualsiasi scopo dall’Acquirente, senza il consenso scritto del Venditore. Qualsiasi marchio, segno o logo identificativo dei Prodotti sarà di esclusiva proprietà del Venditore e non potrà essere alterato, cambiato, rimosso o cancellato in nessun modo dall’Acquirente.

4.3 Il Venditore non fornisce alcuna garanzia che la produzione, l’uso e la commercializzazione dei Prodotti non determinino una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi (brevetti, marchi, disegni, know-how, ecc.) e non sarà quindi tenuto a risarcire e/o mantenere indenne e/o manlevare l’Acquirente da danni e/o pretese lamentati da terzi.

4.4 Qualora la fabbricazione dei Prodotti sia effettuata dal Venditore su specifica richiesta e documentazione tecnica dell’Acquirente, il Venditore non sarà responsabile della violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, che sarà invece di esclusiva competenza dell’Acquirente, il quale si impegna a garantire e a tenere indenne e manlevare il Venditore da qualsiasi danno o pretesa.

 

  1. (Consegna)

5.1 I Prodotti sono forniti EX WORKS Travagliato (BS), Italia, Incoterms® 2020, salvo diverso accordo tra le parti nel relativo Contratto. L’Acquirente riconosce e accetta che, nel caso di Prodotti in vendita a peso (kg), il Venditore potrà variare in aumento o in diminuzione il peso dei Prodotti sino al 10% con proporzionale variazione del prezzo. Qualora tra il momento di conclusione del Contratto e il termine di consegna pattuito si verifichi un aumento del costo dei fattori della produzione (inclusi materie prime, energia, lavoro, etc.), complessivamente intesi, in misura pari o superiore al 5%, l’Acquirente si impegna a rinegoziare in buona fede con il Venditore il prezzo dei Prodotti in modo da salvaguardare l’equilibrio economico del Contratto.

5.2 L’Acquirente garantisce che i Prodotti possono essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna a pagare i Prodotti anche qualora, al momento dell’importazione nel Paese/luogo di destinazione, vi siano divieti o limitazioni in tal senso.

5.3 I termini di consegna si intendono a favore del Venditore e comunque con l’applicazione di un ragionevole margine di tolleranza sino a trenta (30) giorni lavorativi oltre al termine di consegna pattuito nel Contratto.

5.4 In caso di consegne frazionate, il ritardo o la mancata effettuazione di una consegna non comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto.

5.5 L’Acquirente dovrà sempre accettare la consegna dei Prodotti, anche in caso di consegne parziali.

5.6 Qualora l’Acquirente non provveda a propria cura e spese al ritiro dei Prodotti entro quindici (15) giorni di calendario dalla ricezione dell’avviso di merce pronta per la consegna – per motivi non imputabili al Venditore – sopporterà tutti i rischi e i costi che possano derivare dalla presenza dei Prodotti presso lo stabilimento del Venditore e ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diverrà immediatamente esigibile da quest’ultimo.

5.7 Il termine di consegna sarà prorogato per un periodo pari alla durata dell’impedimento, al verificarsi di inconvenienti qualificabili come Eventi di Forza Maggiore ai sensi dell’art. 12 delle CGV, inclusi eventuali guasti e danni agli impianti produttivi del Venditore, nonché altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa la consegna.

5.8 In caso di ritardo nell’accettazione della consegna, il Venditore potrà addebitare all’Acquirente i costi di deposito dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento a favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti di cui sopra. Il Venditore non sarà responsabile per eventuali perdite, danni e/o deterioramenti dei Prodotti, che resteranno a carico esclusivo dell’Acquirente. In particolare, qualora – essendo i Prodotti pronti per essere ritirati dall’Acquirente – la consegna non sia avvenuta per un fatto non imputabile al Venditore o a causa di uno o più Eventi di Forza Maggiore ai sensi dell’art. 12, la consegna sarà correttamente effettuata con la semplice comunicazione “merce pronta per il ritiro” inviata all’Acquirente tramite raccomandata, fax, PEC o e-mail. Dal giorno successivo al ricevimento del suddetto avviso, l’Acquirente dovrà corrispondere al Venditore, oltre al prezzo pattuito, il costo del deposito presso il magazzino del Venditore, o presso qualsiasi altro magazzino da quest’ultimo designato, nella misura del 0,5% del prezzo dei Prodotti per ogni settimana intera di ritardo, fino ad un massimo del 3% dell’importo indicato in fattura a titolo di risarcimento o di indennizzo, nel caso in cui il ritiro non sia possibile per causa di un Evento di Forza Maggiore. Qualora il rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce persista per oltre trenta (30) giorni di calendario dall’avviso di merce pronta per il ritiro, il Venditore potrà risolvere il Contratto di diritto e in via immediata ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto del Venditore al risarcimento del danno che sarà determinato tenendo conto anche di: costi di stoccaggio, costi di smaltimento di tali Prodotti (se realizzati secondo le caratteristiche specifiche dell’Acquirente), investimenti in attrezzature e macchinari per la fabbricazione di tali Prodotti. Impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno, il Venditore potrà trattenere a titolo di penale l’ammontare delle somme pagate dall’Acquirente a titolo di acconto e, al contempo, avrà il diritto di disporre liberamente dei Prodotti non ritirati.

5.9 L’Acquirente rinuncia a qualsiasi indennità o richiesta di risarcimento nei confronti del Venditore per danni diretti e indiretti causati dalle operazioni di trasporto, nonché per ritardi o consegne parziali, sempre che non siano imputabili a dolo o colpa grave del Venditore.

 

  1. (Trasferimento del rischio)

Il trasferimento del rischio di danneggiamento o perimento dei Prodotti avverrà contestualmente al trasferimento del diritto di proprietà, secondo quanto stabilito dall’art. 7. Resta tuttavia inteso che qualora la proprietà dei Prodotti sia trasferita in capo all’Acquirente anteriormente al momento del ritiro, il Venditore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per l’eventuale perimento o danneggiamento dei Prodotti, se non nei casi di dolo o colpa grave del Venditore. I Prodotti potranno essere assicurati dal Venditore esclusivamente previa richiesta scritta dell’Acquirente e, in ogni caso, i costi di assicurazione saranno a carico dell’Acquirente medesimo.

 

  1. (Proprietà)

7.1 L’Acquirente acquista la proprietà dei Prodotti al momento della consegna, a condizione che in quel momento il prezzo dei Prodotti sia stato pagato per intero, ovvero siano state rispettate le condizioni di pagamento specifiche indicate nel Contratto. Resta inteso che, in ogni caso, sarà onere dell’Acquirente verificare che i Prodotti consegnati siano conformi alla Conferma.

7.2 Qualora le Parti concordino che la compravendita dei Prodotti avvenga con pagamento rateale, in un periodo di tempo successivo alla consegna dei Prodotti, il Venditore si riserva la facoltà – a proprio insindacabile giudizio – di trasferire i Prodotti con riserva di proprietà o di richiedere all’Acquirente altra garanzia analoga. In tal caso, l’Acquirente si impegna a prestare la massima cooperazione esigibile al Venditore con riferimento agli incombenti per la formalizzazione del patto di riservato dominio sui Prodotti, nonché con riguardo alla prestazione di adeguate garanzie degli obblighi di pagamento.

7.3 Qualora le Parti concordino che la compravendita dei Prodotti avvenga con pagamento rateale e l’Acquirente sia inadempiente ai propri obblighi di pagamento del prezzo, il Venditore avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e trattenere le somme già versate a titolo di penale, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

 

  1. (Prezzo e termini di pagamento)

8.1 Se non diversamente specificato nella Conferma, i prezzi dei Prodotti si intendono IVA esclusa per merce consegnata EX WORKS Travagliato (BS), Italia, Incoterms® 2020. I prezzi dei Prodotti si intendono sempre al netto di tasse, imposte, spese di trasporto, assicurazione, installazione, montaggio e assistenza, conteggiate a parte (“Spese”). Le modalità di pagamento saranno specificate di volta in volta nel Contratto.

8.2 Il prezzo dei Prodotti e ogni altra somma da pagare a qualsiasi titolo al Venditore si intendono dovuti – al netto – al domicilio del Venditore e non includerà le Spese, che saranno a carico dell’Acquirente.

8.3 In caso di mancato rispetto da parte dell’Acquirente dei termini e delle condizioni di pagamento, o di difficoltà finanziarie dell’Acquirente verificatesi dopo il perfezionamento del Contratto, così come in caso di mancato pagamento parziale e/o totale o di mancato rilascio da parte dell’Acquirente di idonea garanzia – se concordata – il Venditore sarà esonerato da qualsiasi obbligo di iniziare la produzione e/o di consegnare i Prodotti. L’esonero si applica sia ai Prodotti oggetto del Contratto inadempiuto che a Prodotti diversi da questi. In tali casi, l’Acquirente decadrà dal beneficio del termine e, conseguentemente, il Venditore potrà esigere immediatamente il pagamento dell’intero credito, fermo restando il suo diritto di recedere dal Contratto e di trattenere – a titolo di liquidazione anticipata parziale del danno e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno – le somme già corrisposte dall’Acquirente.

8.4 L’Acquirente potrà far valere eventuali inadempimenti del Venditore o la garanzia di cui al successivo art. 9, solo a condizione che abbia esattamente eseguito i pagamenti dovuti; eventuali inadempimenti del Venditore non consentiranno all’Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.

8.5 Il ritardo, anche parziale, nei pagamenti nei termini pattuiti comporterà l’esclusione della garanzia di cui all’art. 9 fino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza, nonché l’addebito automatico degli interessi, senza alcun preavviso, nella misura calcolata in base al tasso legale in vigore nel Paese del Venditore, aumentato di tre punti.

8.6 I pagamenti dovranno essere sempre effettuati in valuta con corso legale in Italia. L’Acquirente conviene che eventuali variazioni intervenute in qualsiasi momento con riferimento alle condizioni economiche e di mercato, nonché alle fluttuazioni valutarie, ai tassi di interesse e simili, nel Paese dell’Acquirente, non potranno mai rappresentare o essere interpretate come un Evento di Forza Maggiore e/o casi di eccessiva onerosità tali da liberare l’Acquirente dalle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti del Venditore. Di conseguenza, l’Acquirente sopporterà qualsiasi conseguenza dannosa e/o perdita causata da uno dei suddetti eventi o circostanze, fino alla completa ed esatta esecuzione di qualsiasi Contratto.

8.7 Tutti i pagamenti dovuti al Venditore saranno effettuati in fondi disponibili, senza alcuna deduzione o compensazione, liberi e senza alcuna detrazione per tasse, imposte, dazi doganali, oneri, contributi e ritenute di qualsiasi tipo ora o in futuro imposte da qualsiasi autorità governativa, autorità fiscale o qualsiasi altra autorità. Se l’Acquirente è obbligato ad applicare qualsiasi deduzione, l’Acquirente pagherà al Venditore qualsiasi importo aggiuntivo necessario a garantire la ricezione da parte del Venditore del prezzo completo dovuto e spettante al Venditore in assenza di tale deduzione.

I pagamenti in contanti o a mezzo assegni dovranno essere effettuati presso i nostri uffici amministrativi o presso un delegato autorizzato. I pagamenti con assegni, cambiali e altre fatture saranno considerati effettuati esclusivamente a fronte dell’avvenuto incasso delle somme.

8.8 Per ragioni produttive, commerciali e amministrative gli Ordini aventi ad oggetto Prodotti per un valore inferiore a 150,00 Euro (centocinquanta/00) al netto di eventuali sconti applicati dal Venditore, non saranno accettati.

 

  1. (Garanzia per vizi dei Prodotti)

9.1 La garanzia è limitata, ad esclusiva ed insindacabile discrezione del Venditore, alla sostituzione dei Prodotti difettosi o alla restituzione del prezzo. La garanzia del Venditore non opera in relazione ai materiali non prodotti dal Venditore e alle parti soggette a normale usura, ivi inclusi i prodotti in acciaio inossidabile e la zincatura, tenuto conto di fattori correlati alla corretta manutenzione del Prodotto, alla tipologia di utilizzo e al luogo di utilizzo del Prodotto.

9.2 Il Venditore, inoltre, non risponde dei difetti di conformità del Prodotto e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da qualsiasi documentazione, tecnica e non, e da quant’altro fornito, indicato o richiesto dall’Acquirente o da terzi che abbiano agito a qualsiasi titolo per conto dell’Acquirente.

9.3 Il Venditore non risponderà altresì dei difetti di conformità dei Prodotti e dei vizi causati dall’inosservanza da parte dell’Acquirente o di terzi delle norme cautelari e buone pratiche in materia di manutenzione. Il Venditore non risponderà dei difetti di conformità e di quelli derivanti da un uso improprio dei Prodotti da parte dell’Acquirente o da modifiche o riparazioni effettuate dall’Acquirente senza il suo preventivo consenso scritto o, comunque, di vizi dovuti a cause insorte successivamente al trasferimento del rischio.

9.4 La presente garanzia ha una durata di dodici (12) mesi a partire dalla data di consegna e non sarà soggetta ad alcuna proroga; resta inteso che l’Acquirente perderà il diritto alla suddetta garanzia qualora l’uso dei Prodotti non sia conforme ai criteri sopra indicati o non sia possibile accertarne la conformità. Ai singoli componenti dei Prodotti sostituiti si applicherà l’originario periodo di garanzia.

L’eventuale sostituzione effettuata dal Venditore non potrà mai essere intesa come riconoscimento dell’esistenza e/o consistenza di eventuali difetti.

La garanzia per le parti sostituite decade il giorno stesso della scadenza della garanzia di cui all’art. 9.1, secondo quanto previsto dal comma precedente.

L’Acquirente dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio dei Prodotti al Venditore specificandone dettagliatamente la natura per iscritto, entro i seguenti termini:

– entro otto (8) giorni di calendario dalla consegna dei Prodotti in caso di difetti apparenti;

– entro otto (8) giorni di calendario dalla scoperta in caso di difetti occulti che siano conosciuti successivamente alla consegna e comunque entro dodici (12) mesi dalla stessa.

Nel caso in cui l’Acquirente non denunci tempestivamente al Venditore il difetto di non conformità del/i Prodotto/i, la garanzia di cui al presente art. 9 non troverà applicazione.  L’Acquirente non avrà altresì diritto alla garanzia nelle ipotesi regolate dagli artt. 8.6 e 9.9, ovvero se, ove il Venditore abbia richiesto la restituzione della parte del Prodotto difettosa a proprie spese, l’Acquirente non provveda alla restituzione di tale parte entro quindici (15) giorni di calendario dalla richiesta del Venditore.

Fermi i termini di decadenza di cui al presente art. 9.4 per quanto alla garanzia per vizi, l’Acquirente si impegna a verificare la coerenza (sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi) dei Prodotti forniti dal Venditore rispetto alla Conferma e a comunicare tempestivamente a quest’ultimo le eventuali difformità rilevate entro il termine di quindici (15) giorni dalla consegna e comunque prima dell’uso.

9.5 Per l’ammissibilità del reclamo, l’Acquirente è tenuto a provare per iscritto la validità ed efficacia della garanzia, la corretta conservazione ed il corretto utilizzo dei Prodotti, nonché a fornire al Venditore adeguata documentazione comprovante i vizi/difetti. Resta inteso che eventuali reclami non consentiranno all’Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti dovuti al Venditore.

9.6 Qualora i Prodotti difettosi debbano essere restituiti al Venditore per eventuali sostituzioni, essi dovranno essere spediti DDP (Delivery Duty Paid – Incoterms® 2020) presso la sede del Venditore e, allo stesso modo, il Venditore restituirà i Prodotti all’Acquirente EX WORKS Incoterms® 2020 sede del Venditore.

9.7 La garanzia di cui al presente art. 9 sostituisce ogni e qualsiasi garanzia o responsabilità prevista dalla legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dai Prodotti forniti; in particolare, l’Acquirente non potrà avanzare ulteriori richieste di risarcimento danni, neppure per fermo Prodotto, riduzione del prezzo o anche risoluzione parziale del Contratto, per danni alla reputazione, perdita di avviamento o relative ad esborsi sostenuti dall’Acquirente per l’accertamento dei vizi o difetti dei Prodotti, ivi inclusi costi per analisi o perizie tecniche e spese legali. Una volta scaduta la garanzia, nessun reclamo potrà essere avanzato nei confronti del Venditore.

9.8 In caso di violazione degli obblighi del Venditore, sono esclusi tutti i rimedi previsti dalla normativa vigente, ad eccezione dei rimedi di sostituzione e restituzione del prezzo di cui sopra. Ne consegue che il Venditore non sarà responsabile del risarcimento di alcun danno effettivo e/o mancato guadagno, diretto, indiretto e/o conseguente, sia a cose che a persone. La responsabilità del Venditore sarà altresì esclusa in relazione a qualsiasi obbligo di garanzia derivante da leggi o regolamenti a favore dell’Acquirente, comprese eventuali garanzie implicite per i difetti di conformità, commerciabilità e idoneità della merce ad un uso specifico.

9.9 L’utilizzo da parte dell’Acquirente di parti di Prodotti non fabbricati e/o forniti dal Venditore in combinazione con i Prodotti del Venditore determinerà l’immediata decadenza della garanzia.

 

  1. (Uso dei Prodotti e limitazioni di responsabilità)

10.1 Qualsiasi utilizzo dei Prodotti che si discosti dalle specifiche tecniche indicate dal Venditore o dagli standard normalmente accettati dal mercato in relazione alla tipologia dei Prodotti dovrà essere preventivamente concordata con il Venditore. In difetto, il Venditore non sarà responsabile dell’uso dei Prodotti; nei suddetti casi, è altresì esclusa la garanzia per vizi e/o non conformità dei Prodotti.

10.2 L’Acquirente dovrà ottenere, a proprie spese, tutte le certificazioni e/o licenze previste da leggi e regolamenti del Paese e/o luogo di destinazione dell’Acquirente, al fine di assicurare che i Prodotti e tutte le loro parti siano pienamente conformi alle norme e ai requisiti tecnici e di sicurezza applicabili nei suddetti luoghi e possano essere ivi importati. L’Acquirente dovrà manlevare e tenere indenne il Venditore dai costi di ottenimento di tali certificazioni e licenze, nonché da ogni responsabilità e da ogni altra conseguenza di natura giuridica derivante dalla mancanza totale o parziale di tali certificati e licenze.

10.3 Il Venditore non è responsabile di eventuali danni derivanti dall’utilizzo dei Prodotti da parte dell’Acquirente.

 

  1. (Obblighi di riservatezza)

Ciascuna parte si impegna a mantenere segrete e riservate, per il periodo che va dalla conclusione di ciascun Contratto fino alla fine del quinto anno dalla data di completa esecuzione del medesimo, tutte le informazioni che debbano essere ragionevolmente considerate confidenziali, compresi – ma non solo – i dati tecnici e commerciali riguardanti i Prodotti e il loro sviluppo, i dati riguardanti la qualità, le prove di rendimento, i prezzi e le condizioni commerciali applicate, le informazioni finanziarie, i piani di vendita e di marketing, le liste di clienti e fornitori.

 

  1. 12. (Forza Maggiore – Eccessiva Onerosità Sopravvenuta)

12.1 Costituisce causa di forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) tale da impedire ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l’evento (“Parte Interessata”) provi:

  1. a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo,
  2. b) che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto, e
  3. c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.

12.2 Qualora una parte non possa eseguire una o più delle proprie obbligazioni a causa dell’inadempimento di un terzo la cui prestazione sia necessaria per l’esecuzione del Contratto (ad esempio, un fornitore strategico sia in ritardo nella consegna), la stessa potrà invocare questa clausola ed essere qualificata come Parte Interessata nella misura in cui i requisiti di cui al paragrafo precedente siano soddisfatti sia con riferimento a sé, sia al terzo. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi elencati di seguito soddisfino le condizioni del paragrafo precedente della presente clausola:

  1. a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
  2. b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
  3. c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
  4. d) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, ius superveniens e atti amministrativi ablatori, inclusa l’espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
  5. e) epidemia, pandemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
  6. f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
  7. g) conflitti sociali generalizzati, quali, in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

Le parti convengono che qualsiasi cambiamento si verifichi in qualsiasi momento con riferimento alle condizioni economiche e di mercato, nonché alle fluttuazioni valutarie e simili, nel luogo del domicilio dell’Acquirente non potrà mai rappresentare e/o essere interpretato come Evento di Forza Maggiore o causa di eccessiva onerosità sopravvenuta, in relazione alle obbligazioni di presa in consegna e di pagamento in capo all’Acquirente. La Parte Interessata è tenuta a notificare senza ritardo all’altra il verificarsi dell’Evento di Forza Maggiore.

12.3 Nel caso in cui trovi applicazione questa clausola, la Parte Interessata sarà esonerata dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento. L’altra parte potrà al contempo sospendere l’adempimento dei propri obblighi, se del caso, non appena abbia ricevuto la comunicazione di cui all’art. 12.2 dalla Parte Interessata.

12.4 Ove l’effetto dell’impedimento o dell’Evento di Forza Maggiore invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui al paragrafo che precede si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento inibisca alla Parte Interessata l’adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte Interessata dovrà informare l’altra non appena l’impedimento cessi di pregiudicare l’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali e – contestualmente – riprendere l’esecuzione del Contratto.

12.5 La Parte Interessata dovrà adottare tutte le misure utili a limitare gli effetti dell’evento invocato sull’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le Parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al Contratto, ciascuna parte potrà risolvere il Contratto dandone comunicazione all’altra entro un periodo ragionevole. Il Contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti qualora la durata dell’impedimento cagionato da un Evento di Forza Maggiore ecceda novanta (90) giorni.

12.6 Fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 5.1 in relazione all’adeguamento del prezzo, qualora il Venditore provi che:

  1. a) l’adempimento dell’obbligo di consegna o obblighi ad esso strumentali sono diventati eccessivamente onerosi a causa di un evento estraneo al suo ragionevole controllo di cui egli non poteva ragionevolmente tenere conto al momento della conclusione del Contratto (ad esempio, la fabbricazione dei Prodotti sia divenuta eccessivamente costosa o richieda tempistiche inattese a causa di eccezionali condizioni di mercato determinatesi in conseguenza di eventi straordinari);
  2. b) non avrebbe potuto ragionevolmente evitare il verificarsi di tale evento o delle sue conseguenze, le parti dovranno negoziare in buona fede condizioni contrattuali alternative (ad esempio, differimento del termine di consegna) che consentano di mantenere l’equilibrio delle condizioni del Contratto. Qualora le parti non fossero in grado di concordare termini contrattuali alternativi, il Venditore potrà domandare la risoluzione del Contratto.

 

  1. (Privacy)

Il Venditore informa l’Acquirente di essere il Titolare del trattamento e che i suoi dati personali saranno raccolti e trattati secondo le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per la sottoscrizione delle presenti CGV e il loro trattamento è lecito e necessario per l’esecuzione di un contratto di cui di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta del medesimo, ai sensi dell’art. 6 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679. Si precisa inoltre che i suddetti dati saranno trattati su supporto cartaceo e/o con mezzi automatizzati e potranno essere comunicati a società controllanti, controllate e collegate, enti, consorzi, banche e associazioni operanti in Italia e all’estero. L’Acquirente potrà in ogni momento esercitare i diritti a lui riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

 

  1. (Competenza esclusiva)

Qualsiasi controversia derivante dal Contratto o ad esso connessa sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Brescia; tuttavia, in deroga a quanto sopra, il Venditore avrà sempre diritto di ricorrere al foro del luogo del domicilio dell’Acquirente.

 

  1. (Lingua – divieto di cessione del Contratto)

15.1 Qualora le CGV e/o il Contratto siano redatti in più di una lingua, prevarrà in ogni caso la versione italiana.

15.2 Il Contratto non potrà essere ceduto dall’Acquirente senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

 

 

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 Approvazione espressa: l’Acquirente dichiara di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile Italiano, i seguenti artt. come sopra: 1.3 (legge applicabile), 2.1 e 2.7 (perfezionamento del Contratto), 2.2 (inefficacia delle condizioni generali dell’Acquirente), 2.8 e 2.9 (ritiro dell’Ordine e relative modifiche), 3.1 (caratteristiche specifiche dei Prodotti e tolleranza di peso), 4 (documentazione del Venditore, proprietà intellettuale, collaudi), 5.1 (tolleranza di peso, variazione di prezzo e obbligo di rinegoziazione), 5.2 (rinuncia ad eccezioni), 5.3 (scadenze indicative), 5.4 (consegne parziali ed esclusione della risoluzione del Contratto), 5.5 (obbligo di accettazione della consegna), 5.6 (mancata accettazione dei Prodotti), 5.8 (addebito e limitazione di responsabilità del Venditore), 5.9 (limitazione di responsabilità); 6 (trasferimento del rischio), 7.2 (riserva di proprietà), 7.3 (clausola risolutiva espressa e penale), 8.1 (prezzo, tasse, imposte, costi di trasporto), 8.3 (recesso e penale), 8.4 (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni), 8.5 (esclusione della garanzia), 8.6 (cambiamento delle condizioni economiche), 9 (garanzia per vizi), 10 (limitazioni di responsabilità), 14 (competenza esclusiva), 15.2 (limitazioni alla cessione del Contratto).